- Project Runeberg -  Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen / Årgång XVII. 1930 /
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(1914-1935)
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Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Comité International des Bibliothèques. 3:e session. Stockholm 20—21.8. 1930. Actes - II. Textes des statuts de la Fédération

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aggiunti. I delegati sono eletti per un periodo ehe non supererà cinque anni, ma
pos-sono essere rieletti.

Art. 5. — II Comitato sarà incaricato di scegliere l’epoca e il luogo dei Congressi
internazionali dei Bibliotecari e di preparare con la collaborazione dei Comitati locali
il programma di questi Congressi, di fare inchieste e proposte riguardanti le relazioni
internazionaii trå biblioteche, organizzazioni di bibliotecari e di bibliografi, e altri
aggruppamenti.

Art. 6. — I Congressi internazionali dei Bibliotecari avranno luogo almeno una
volta ogni 5 anni; in occasione di ciascun Congresso internazionale dei Bibliotecari si
terranno sessioni plenarie del Comitato. Altre sessioni potranno aver luogo dietro
domanda del Présidente e ogni volta ehe un terzo del Comitato lo chiedera.

Art. 7. — II Comitato avrà facoltà di nominare dei sotto-Comitati fra i prop ri
membri o quelli delle Associazioni dei Bibliotecari affiliate.

Art. 8. — L,’Ufficio Esecutivo della Federazione e del Comitato sarà composto
di un Présidente, di due Vice-Presidenti e d’un Segretario nominati dal Comitato
per un periodo di tempo ehe spira 12 mesi dopo la chiusura di ciascun Congresso. Il
Segretario puö essere, ma non deve necessariamente essere, un membro del Comitato
designato da una Associazione nazionale. Egli avrà diritto di voto. Alla sostituzione
dei membri deirUfficio Esecutivo si provvederà dal Comitato. In caso di vacanze il
Comitato provvederà alla sostituzione dei membri deirUfficio.

Art. 9. — La quota annua dovuta da eiaseuna Associazione membro sarà fissata
trå 25 e 50 centesimi (svizzeri) per ogni membro di questa Associazione o sulla base
del 5 al 10 % dell’importo della quota di membro della Associazione; ma essa non dovrà
sorpassare la somma di 2500 fr. svizzeri per una stessa Associazione. Le quote saranno
pagate al Segretario prima del i° marzo o il i° marzo di ciascun anno. L’importo delle
quote costituirà il bilancio della Federazione.

Art, 10. — Ogni Associazione puo ritirarsi dalla Federazione, se la sua quota
per l’anno in corso è stata pagata.

Art. 11. — Gli emendamenti al presente statuto possono essere adottati dal
Comitato.

Art. 12. — Le risoluzioni adottate dal Comitato o da un Congresso tenuto sotto
i suoi auspici non legheranno alcuna delle Associazioni-membri, finchè non siano state
ratificate da questa Associazione.

Venezia, 29 Giugno 1929.

(Con modificazioni adottate a Stoccolma il 20 Agosto 1930.)

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